Statuto del CPP




STATUTO-QUADRO
del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
(Costituzioni sinodali, nn. 86-97)


Premesso che, a norma delle Costituzioni sinodali, il Consiglio Pastorale Parrocchiale deve essere costituito obbligatoriamente in ogni parrocchia (cf. Costituzioni sinodali, 86):

Art. 1 Costituzione
Nella Parrocchia di San Gottardo Vescovo in Laxolo è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (=CPaP), a norma del can. 536 e in conformità alle Costituzioni sinodali, come organismo per la collaborazione dei fedeli nella cooperazione all’attività pastorale della parrocchia e come segno della comunione e della fraternità parrocchiale che esprime la corresponsabilità di tutti i membri del popolo di Dio nella costruzione continua della Chiesa. È formato da cristiani che, in rappresentanza e a servizio della comunità parrocchiale, si impegnano a vivere l’adesione di fede a Gesù Cristo, ad ispirare le loro scelte al Vangelo e a partecipare alla vita ecclesiale.

Art. 2 Funzione e Compiti
Il CPaP è un organismo con funzione consultiva e non deliberativa, interviene cioè nell’elaborazione delle decisioni di carattere pastorale la cui responsabilità ultima spetta al parroco. Le sue proposte devono essere frutto di un discernimento compiuto insieme, sotto la guida dello Spirito, pertanto, specialmente se espresse a larga maggioranza, sono pastoralmente impegnative.
I compiti del CPaP sono:
a) favorire il raggiungimento dell’unità nella vita della comunità parrocchiale attorno all’Eucaristia e promuovere il discernimento comunitario in relazione alla testimonianza della carità e alla confessione della fede;
b) elaborare e aggiornare il programma pastorale annuale, nel quadro del piano pastorale parrocchiale;
c) promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta l’azione pastorale della Parrocchia, in armonia con il piano pastorale diocesano e le indicazioni del vicariato;
d) conoscere e analizzare la realtà della Parrocchia e del territorio;
e) favorire la comunione di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali tra loro e con tutta la Comunità;
f) fornire al Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia le indicazioni e i criteri di fondo per l’amministrazione dei beni e delle strutture della Parrocchia, in base alle esigenze pastorali individuate.

Art. 3 Composizione
Il CPaP è composto: 1. dal parroco 2. dai vicari parrocchiali, 3. possibilmente da eventuali sacerdoti collaboratori e/o sacerdoti diocesani residenti in parrocchia, 4. dai diaconi permanenti con un incarico pastorale a servizio della Parrocchia, 5. da un membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, 6. da un rappresentante per ciascuna comunità di vita consacrata presente in Parrocchia; 7. dal presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale; 8. da membri eletti come rappresentanti degli operatori pastorali, delle associazioni, dei movimenti e gruppi ecclesiali e delle altre realtà di rilievo pastorale per la Parrocchia (ad es. scuola materna parrocchiale, oratorio, caritas parrocchiale, ...), in base alla valutazione della Commissione preparatoria; 9. da membri eletti dalla comunità parrocchiale che abbiano i requisiti richiesti per questo ruolo; 10. da membri nominati dal parroco per le loro particolari competenze.
Tutti i membri del CPaP devono essere nominati o confermati, in caso di elezione o presentazione, dal parroco.

Art. 4 Numero e caratteristiche dei membri
Il numero dei membri del CPaP deve facilitare l’operatività delle riunioni consiliari e salvaguardare il criterio della rappresentatività delle varie componenti della comunità parrocchiale. È opportuno che i membri eletti dai gruppi e dalla Comunità costituiscano almeno la metà dell’intero Consiglio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione preparatoria per la costituzione del CPaP. I membri del CPaP devono avere 18 anni, aver completato l’iniziazione cristiana, essere domiciliati in Parrocchia o operanti stabilmente in essa, essere in piena comunione con la Chiesa cattolica e non avere impedimenti canonici o morali.

Art. 5 Commissione preparatoria ed elezione
La Commissione preparatoria del CPaP è composta dal parroco e da alcuni rappresentanti delle realtà pastorali della Comunità designati dal parroco stesso. La Commissione preparatoria cura la sensibilizzazione della Comunità e predispone criteri e norme per la formazione del Consiglio, determinando anche il numero dei suoi componenti per elezione e per nomina.
In particolare:
provvede a formare la lista dei candidati all’elezione, salvaguardando un’adeguata rappresentanza in relazione al sesso, all’età e alle diverse zone della Parrocchia;
prepara la lista delle associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali e delle realtà pastorali che hanno il diritto di eleggere ognuna un proprio rappresentante al Consiglio;
indica le procedure di votazione che potranno essere diverse secondo le consuetudini locali;
garantisce la correttezza delle operazioni elettorali.
Nell’elezione del Consiglio è coinvolta tutta la comunità parrocchiale. Possono eleggere coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano domiciliati in Parrocchia o operanti stabilmente in essa.
Ad elezione avvenuta i nomi dei componenti del Consiglio saranno comunicati alla conclusione delle Messe domenicali e mediante la forma scritta ritenuta più idonea per la loro proclamazione, inoltre verranno comunicati al Vicario locale e all’Ordinario diocesano.

Art. 6 Organi
Sono Organi del Consiglio:
a) il Presidente, che per diritto è il parroco;
b) il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e da alcuni membri del CPaP a cui compete: individuare i problemi da trattare nel CPaP, predisporre l’ordine del giorno delle riunioni, coordinare il lavoro delle Commissioni di lavoro;
c) il Segretario nominato dal parroco, a cui spetta provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni;
d) alcune Commissioni di lavoro, di cui possono far parte anche persone che non appartengono al CPaP e che possono essere costituite in forma permanente, cioè per la durata del Consiglio, o temporanea. Le Commissioni, i cui ambiti di competenza sono definiti dal CPaP, hanno lo scopo di approfondire la conoscenza di particolari problemi e di presentare al Consiglio gli elementi utili per una valutazione in merito.

Art. 7 Convocazione e seduta
Il CPaP si riunisce almeno ogni due mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità a giudizio del parroco o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
La convocazione del CPaP e l’ordine del giorno della seduta saranno comunicati dal Presidente ai Consiglieri almeno con una settimana di anticipo. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. All’inizio di ogni seduta, dopo un momento di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, si dà lettura del verbale della riunione precedente, per la necessaria approvazione. In caso di votazioni il parroco non si discosti dal parere della maggioranza assoluta dei presenti senza una ragione prevalente. Il CPaP individua i mezzi più adatti per comunicare puntualmente alla Comunità gli argomenti trattati.

Art. 8 Rapporti con altri Consigli Pastorali e con il Vicariato
a) Il CPaP opera in sintonia con il Consiglio Pastorale Vicariale, alla cui composizione esso concorre eleggendo almeno un proprio rappresentante laico.
b) Il CPaP si adopera a trovare momenti e forme di collaborazione con i Consigli delle altre comunità parrocchiali del vicariato.
c) Le Parrocchie guidate da uno stesso parroco costituiscono singoli CPaP, che però troveranno momenti di incontro per la programmazione unitaria delle attività pastorali comuni.
d) Vengano fatti conoscere ai membri del CPaP i documenti frutto del lavoro del Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 9 Decadenza dell’incarico
In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del CPaP un membro decade dal proprio incarico. Il parroco provvederà a nominare un altro membro al posto di quello decaduto. Nel caso decada un consigliere eletto, il suo posto verrà assunto dal primo dei non eletti che abbia riportato voti nella stessa lista.

Art. 10 Durata
La durata del Consiglio è determinata in 5 anni. In caso di nomina di un nuovo parroco, il Consiglio permane nelle sue funzioni ancora un anno, al termine del quale decade. I membri del CPaP, compiuto il quinquennio, possono essere rinominati consecutivamente una volta sola.

Art. 11 Rinvio alle norme generali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto-Quadro si applicheranno le norme del diritto canonico.